IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2017/745,  recante  «Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo  ai  dispositivi  medici,
che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002
e il  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  e  che  abroga  le  direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio»; 
  Visto in particolare l'art.  21  del  sopracitato  regolamento  che
prevede che gli Stati membri possano stabilire che il fabbricante  di
un dispositivo su misura debba presentare all'autorita' competente un
elenco dei dispositivi di questo tipo messi a disposizione  nel  loro
territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 4 del decreto  legislativo  da
ultimo richiamato, che ha disposto che con decreto del Ministro della
salute sono stabilite le modalita' di conferimento delle informazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3  del  medesimo  articolo  relative  ai  dati
identificativi  del  fabbricante  che  mette   a   disposizione   sul
territorio nazionale dispositivi su misura, all'elenco  dei  tipi  di
dispositivi, all'aggiornamento in caso di variazione e alla eventuale
cessazione dell'attivita'; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali reso il 27 aprile 2023; 
  Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalita'  di  conferimento
delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del  citato  art.  7,  da
parte dei fabbricanti  che  mettono  a  disposizione  nel  territorio
nazionale dispositivi su misura nonche' i tempi di conservazione  dei
dati personali del fabbricante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  le  modalita'  di  conferimento
delle informazioni, di cui all'art. 7, commi 1, 2  e  3  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137, relative  ai  dati  identificativi
del fabbricante e all'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura
che i fabbricanti mettono a disposizione  sul  territorio  nazionale,
nonche' i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante. 
  2. Gli adempimenti  previsti  dal  presente  decreto  riguardano  i
fabbricanti che  mettono  a  disposizione  sul  territorio  nazionale
dispositivi medici su misura come definiti all'art. 2, numero  3  del
regolamento (UE) 2017/745. 
  3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 abbiano sede  fuori
dal  territorio  dell'Unione  europea,  gli  adempimenti  di  cui  al
presente decreto sono richiesti  ai  mandatari  con  sede  legale  in
Italia. 
  4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 2  e  3  non  abbiano
sede in Italia, gli adempimenti  di  cui  al  presente  decreto  sono
svolti  da  soggetti  da  questi  ultimi  designati  ai  fini   della
trasmissione dei dati.