Art. 2 
 
Modalita' di comunicazione  delle  informazioni  al  Ministero  della
                               salute 
 
  1. I soggetti di cui  all'art.  1  comunicano  al  Ministero  della
salute i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei  tipi  di
dispositivi  medici  su  misura  che  mettono  a   disposizione   sul
territorio nazionale, e li aggiornano, entro trenta  giorni,  sia  in
caso  di  modifica  sia  in  caso   di   cessazione   dell'attivita',
trasmettendoli  esclusivamente  attraverso  reti   di   comunicazione
elettroniche che garantiscono la qualita' delle  modalita'  prescelte
ed il livello di sicurezza. 
  2.  Le  specifiche  sui  dati  e  le  modalita'  tecniche  per   la
trasmissione dei dati sono  comunicate  dal  Ministero  della  salute
mediante avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale.