Art. 3 
 
       Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura 
 
  1. I fabbricanti che dichiarano di aver ottemperato  agli  obblighi
previsti all'art. 7 del decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  137
ottengono un numero di  iscrizione  nell'elenco  dei  fabbricanti  di
dispositivi medici che mettono a disposizione dispositivi  medici  su
misura sul territorio nazionale. 
  2.  L'assegnazione  del   numero   di   iscrizione   avviene   dopo
validazione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, dei dati
trasmessi al Ministero della salute ed  e'  generato  automaticamente
dal sistema. 
  3. Il Ministero  della  salute,  con  provvedimento  motivato  puo'
revocare il numero di iscrizione assegnato ai sensi del comma 2.