Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni concernenti le modalita' di comunicazione  delle
informazioni previste all'art. 2 si  applicano  a  decorrere  dal  1°
settembre 2023. 
  2. I fabbricanti di  dispositivi  su  misura  gia'  iscritti  negli
elenchi esistenti presso il Ministero della salute,  entro  sei  mesi
dalla data prevista al comma 1, ottemperano  agli  obblighi  previsti
all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  137
secondo le disposizioni stabilite all'art. 2.