Art. 10
Contributo concedibile e stanziamenti disponibili
1. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo come di seguito
riportato:
iniziative di lettera A: contributo direttamente proporzionale al
punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art.
9 del presente decreto, nei limiti delle intensita' di aiuto previste
nell'art. 3, comma 5, lettera a) del presente decreto, fino ad un
importo massimo di contributo pari a 60.000,00 euro per soggetto
beneficiario;
iniziative di lettera B: contributo direttamente proporzionale al
punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art.
9 del presente decreto, nei limiti delle intensita' di aiuto previste
nell'art. 3, comma 5, lettera b) del presente decreto, fino ad un
importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto
beneficiario.
2. Gli importi complessivi degli stanziamenti disponibili, distinti
per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, sono
pubblicati annualmente sul sito internet del Ministero.