Art. 10 
 
          Contributo concedibile e stanziamenti disponibili 
 
  1. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo come di seguito
riportato: 
    iniziative di lettera A: contributo direttamente proporzionale al
punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art.
9 del presente decreto, nei limiti delle intensita' di aiuto previste
nell'art. 3, comma 5, lettera a) del presente  decreto,  fino  ad  un
importo massimo di contributo pari  a  60.000,00  euro  per  soggetto
beneficiario; 
    iniziative di lettera B: contributo direttamente proporzionale al
punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art.
9 del presente decreto, nei limiti delle intensita' di aiuto previste
nell'art. 3, comma 5, lettera b) del presente  decreto,  fino  ad  un
importo massimo di contributo pari a  250.000,00  euro  per  soggetto
beneficiario. 
  2. Gli importi complessivi degli stanziamenti disponibili, distinti
per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, sono
pubblicati annualmente sul sito internet del Ministero.