Art. 11
Termini e modalita' di erogazione del contributo
1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa,
l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo
richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del
finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La
fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro
quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
2. La realizzazione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente
decreto deve essere completata, a decorrere dalla data di notifica
del decreto di concessione del contributo, entro nove mesi per le
iniziative di lettera A) ed entro dodici mesi per le iniziative di
Lettera B), salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per
eccezionali e comprovate difficolta' operative verificatesi in corso
di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all'Ufficio
PQAI IV, che illustri altresi' lo stato di attuazione delle attivita'
approvate. La proroga prevista nel periodo precedente puo' essere
concessa una sola volta per le iniziative di lettera A) e una sola
volta per le iniziative di lettera B), ed e' inderogabile.
3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente
all'Ufficio PQAI IV, in forma scritta, l'inizio attivita', fermo
restando il termine delle attivita' stabilite al precedente comma 2
del presente articolo.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non
oltre 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del
contributo, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente
articolo.
5. Le attivita' di comunicazione, divulgazione e pubblicazione
riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono
state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla direzione
generale e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine,
previa richiesta formale, puo' essere autorizzato l'utilizzo del logo
del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale
con relativo manuale d'uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi
di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata
indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di
garantire la compatibilita' degli stessi agli standard soliti dei
prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.
7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata
entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza
del termine delle attivita' stabilito al precedente comma 2 del
presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal
periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi
motivati di oggettiva impossibilita' da comunicare entro la scadenza
del predetto termine all'Ufficio PQAI IV, ai fini della concessione
della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.
8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento
dell'ammissibilita' dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto
beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa
nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta
commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti compensi,
indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti
comunque denominati.
9. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dirigente
dell'Ufficio PQAI IV.