Art. 12
Varianti
1. Nella realizzazione delle attivita' ammesse a contributo, il
soggetto beneficiario puo' apportare, previa autorizzazione da parte
dell'Ufficio PQAI IV, variazioni compensative superiori al 20% tra
gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario
approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di cui
all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle
intensita' di aiuto previste dall'art. 3, comma 5, del presente
decreto.
2. E' consentita, altresi', previa autorizzazione da parte
dell'Ufficio PQAI IV, la sostituzione di un'attivita' ammessa a
finanziamento con un'attivita' non prevista nella domanda di
contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di cui
all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle
intensita' di aiuto previste dall'art. 3, comma 5, del presente
decreto, con possibilita' di variare anche le restanti voci di spesa
non oggetto di sostituzione, purche' la nuova attivita' abbia gli
stessi scopi di quella gia' approvata.
3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da
parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire
all'Ufficio PQAI IV prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di
revoca del contributo concesso. E' necessario allegare un quadro di
raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta.
Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni
relative ad altre voci di spesa.