Art. 13
Esenzione
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti
dall'obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 3,
21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 3, 19,
25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.