Art. 14
Trasmissione alla commissione e applicazione
1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e
dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle
informazioni relative al presente regime di aiuti e' trasmessa alla
Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro dieci
giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto si applica dalla data di ricezione del
numero di identificazione dell'aiuto attributo dalla Commissione.