Art. 2
Finalita'
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in
materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le
modalita' per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio
PQAI IV, finalizzati a:
a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e
migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine,
alla reputazione, alla qualita' e/o alle altre caratteristiche dei
prodotti designati da DOP o IGP;
b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante
azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori
pratiche e acquisizione di competenze, nonche' le azioni di
informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il
profilo della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, aventi
ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia
dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso
legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel
commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di
favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprieta'
intellettuale.