Art. 3
Attivita', costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. Per la realizzazione delle finalita' indicate all'art. 2 del
presente decreto, possono essere finanziate:
a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad
incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei
prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera
A»), attraverso le seguenti attivita':
a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e
concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del
regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19
del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e
alimentari;
a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande
pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle
condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
a.3) attivita' dimostrative, azioni di informazione e
promozione dell'innovazione, nonche' scambi interaziendali di breve
durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i
prodotti agricoli;
b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e
l'acquisizione di competenze, nonche' progetti di ricerca e sviluppo
aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la
salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito,
«iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attivita':
b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze
(come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE)
n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento
(UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che
esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo
della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, aventi ad
oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei
prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso
legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel
commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di
favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprieta'
intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38
del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art.
25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e
alimentari.
2. Le domande di contributo, da presentare distintamente per le
iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono
riguardare una o piu' attivita' di cui al precedente comma 1.
3. I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna
tipologia di attivita' prevista dal precedente comma 1, sono
riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n.
2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n.
651/2014.
4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi
esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
5. L'intensita' di aiuto e' limitata:
a) nel caso delle iniziative di lettera A:
al 50% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui al punto
a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell'art. 19 del
regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e
alimentari;
al 70% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui ai punti
a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli
articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti
agricoli;
b) nel caso delle iniziative di lettera B:
al 70% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui ai punti
b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25
e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli
e alimentari;
al 90% dei costi ammissibili, per le attivita' di cui ai punti
b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21
e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.