Art. 5
Soggetti richiedenti
1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del
presente decreto, i seguenti soggetti:
a) Consorzi di tutela;
b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
c) Associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti di cui alla
precedente lettera a) e/o uno o piu' soggetti di cui alla precedente
lettera b).
d) Associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti di cui alle
precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo
operanti nel settore delle DOP e IGP, purche' questi ultimi siano
privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela
e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per
ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo per
le iniziative di lettera A e/o una sola domanda di contributo per le
iniziative di Lettera B, di cui all'art. 3 del presente decreto.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle
previste dal precedente comma 1, lettere c) o d). In caso contrario,
si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di
contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste
dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri organismi a
carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al
precedente comma 1, lettera d).
4. Non e' ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma
1, lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia in
forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea
ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). In quest'ultima
ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di
contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai
sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). Le disposizioni
previste dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri
organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e
IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).