Art. 7
Requisiti dei soggetti proponenti
1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 5 del presente decreto
devono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti
idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte,
nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di
attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. I
predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle
norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) avere una posizione contributiva regolare, cosi' come
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione;
g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla pubblica
amministrazione;
h) non essere un'impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2,
punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara
gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con
il mercato interno.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di
cui al presente decreto i soggetti richiedenti:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda.
3. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di
cui al comma 1, nonche' l'assenza delle cause di esclusione di cui al
comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della
domanda di contributo, di un'apposita dichiarazione resa nelle forme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da
un'associazione temporanea di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere c)
o d), le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 devono essere
presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione
temporanea.