Art. 8 Termini e modalita' di presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell'8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it 2. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. 3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nell'art. 7, commi 3 e 4, del presente decreto. 4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) o d), alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati. 5. E' consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) o d) non ancora costituita, purche', in tal caso, il protocollo d'intesa di cui al precedente comma 4 contenga l'impegno a conferire, entro venti giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo. 6. Il ritiro di uno o piu' soggetti dell'associazione temporanea di cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.