Art. 8 
 
  Termini e modalita' di presentazione delle domande di contributo 
 
  1. Le domande di contributo ai sensi del  presente  decreto  devono
pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV,  esclusivamente
a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell'8 marzo  di  ciascun
anno,    all'indirizzo    di    posta     elettronica     certificata
saq4@pec.politicheagricole.gov.it 
  2. Nel caso in cui tale data coincida con  un  giorno  festivo,  il
termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato
al primo giorno utile lavorativo. 
  3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione,
tutte le dichiarazioni  previste  nell'art.  7,  commi  3  e  4,  del
presente decreto. 
  4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all'art. 5, comma  1,
lettere c) o d),  alla  domanda  di  partecipazione  va  allegato  un
protocollo d'intesa da cui  risultino  gli  accordi  che  regolano  i
rapporti interni tra gli associati. 
  5. E' consentita la presentazione della domanda  di  contributo  da
parte di un'associazione temporanea  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettere c) o d) non ancora  costituita,  purche',  in  tal  caso,  il
protocollo d'intesa di cui al precedente comma 4 contenga l'impegno a
conferire,  entro venti  giorni  dalla  notifica   del   decreto   di
concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  dei   componenti,
previamente indicato  in  sede  di  presentazione  della  domanda  di
contributo  e  qualificato  come   mandatario,   al   quale   erogare
l'eventuale contributo. 
  6. Il ritiro di uno o piu' soggetti dell'associazione temporanea di
cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento
del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.