Art. 3 
 
                    Credito d'imposta concedibile 
 
  1. Le risorse, nel limite dell'importo autorizzato, sono assegnate,
sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del dodici per
cento delle spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 e, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto,  per  l'acquisto  di  gasolio
impiegato dai  soggetti,  che  effettuano  servizi  di  trasporto  di
persone su strada resi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla   base   di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,  in  veicoli
di categoria euro V o superiore,  utilizzati  per  l'esercizio  delle
predette  attivita',  comprovato   mediante   le   relative   fatture
d'acquisto. 
  2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro  e
non oltre  il  termine  previsto  dal  punto  61  della  Sezione  2.1
comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023  final
e, essendo  finalizzati  ad  attenuare  gli  aumenti  eccezionalmente
marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo  limitato,
sono compatibili con il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 
  3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.