Art. 3
Credito d'imposta concedibile
1. Le risorse, nel limite dell'importo autorizzato, sono assegnate,
sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del dodici per
cento delle spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 e, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gasolio
impiegato dai soggetti, che effettuano servizi di trasporto di
persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in veicoli
di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle
predette attivita', comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto.
2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e
non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1
comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final
e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato,
sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.