Art. 4
Procedura di concessione
del credito d'imposta
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli
atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della
presente misura, della determinazione del credito d'imposta
concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al
riconoscimento del relativo credito d'imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita'
per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui
all'art. 2. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita
piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari
alla determinazione del credito concedibile: identificazione
dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto del gasolio,
somme spese dall'impresa, indicazione degli autobus per i quali il
gasolio e' stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente
sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati
dall'impresa.
3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 e' implementata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono definite le modalita' per l'effettuazione delle
verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni.
7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti
direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie,
dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente
i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto
dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati nel sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina
dell'amministrazione trasparente.