Art. 5
Modalita' di fruizione
del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi
dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono
trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio».