Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite
d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito
d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta
concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali
variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche e secondo
termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno
utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi
importi.