Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e
le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di
procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo
provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione
all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche
quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo
sostenuto o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi
irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte
dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attivita' previste nel presente decreto sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione
vigente.