Art. 7 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e
le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di
procedere,  in  via  di  autotutela,  con  la  revoca  del   relativo
provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla  restituzione
all'entrata del bilancio dello Stato del contributo  concesso,  anche
quando si accerti il cumulo  comportante  il  superamento  del  costo
sostenuto o, in  esito  alle  verifiche  effettuate,  emergano  gravi
irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte
dai soggetti beneficiari. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  procede  in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge. 
  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, previe  verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero. 
  4. Le attivita' previste  nel  presente  decreto  sono  svolte  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori  oneri
per la finanza pubblica con le risorse gia' previste  a  legislazione
vigente.