Art. 3 
 
                  Iniziative destinate al supporto 
                     della ricerca fondamentale 
 
  1. L'assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1  dell'art.  1,
e'  destinata  al  finanziamento  di  interventi  atti  a  garantire,
attraverso procedure di tipo  valutativo  e  comparativo  inerenti  a
progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica  fondamentale,
privilegiando ricerche,  proposte  dalle  universita'  e  dagli  enti
pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze
rispetto allo stato dell'arte. 
  2. Le aree tecnologiche interessate  dagli  interventi  previsti  a
supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative  ai
tre macro settori di riferimento ERC  (scienze  della  vita;  scienze
fisiche, chimiche e ingegneristiche;  scienze  umane),  senza  alcuna
limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento. 
  3. Gli obiettivi principali dell'intervento  sono  da  individuarsi
nell'acquisizione di  una  maggiore  competitivita'  dei  ricercatori
italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine  di  conseguire  un
maggior grado di internazionalizzazione del  sistema  pubblico  della
ricerca, e nello sviluppo di azioni  volte  a  favorire  il  ricambio
generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica. 
  4.  I  soggetti,  le  tipologie  di  intervento,  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande,  i  criteri  di   valutazione   e   di
assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il
finanziamento  sono  definiti  in  uno  o  piu'  bandi  adottati  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca.