Art. 3
Iniziative destinate al supporto
della ricerca fondamentale
1. L'assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1,
e' destinata al finanziamento di interventi atti a garantire,
attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a
progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale,
privilegiando ricerche, proposte dalle universita' e dagli enti
pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'universita' e della
ricerca, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze
rispetto allo stato dell'arte.
2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a
supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai
tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze
fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna
limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi
nell'acquisizione di una maggiore competitivita' dei ricercatori
italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un
maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della
ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio
generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.
4. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalita' di
presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di
assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il
finanziamento sono definiti in uno o piu' bandi adottati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca.