Art. 4
Iniziative destinate al finanziamento
di progetti di cooperazione internazionale
1. L'assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1,
e' destinata a specifici interventi riguardanti progetti di
cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi
internazionali lanciati da programmi o iniziative europee,
internazionali o bilaterali a cui partecipa il Ministero
dell'universita' e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta
in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di
ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa
critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili
da raggiungere da ciascun partner separatamente;
b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca
dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso piu' efficiente e
sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i
criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali
condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi
internazionali o congiunti a livello bilaterale oppure in appositi
bandi integrativi adottati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca.