Art. 3 
 
  1. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino settentrionale di cui all'art. 1 costituisce  stralcio
funzionale del Piano di bacino distrettuale  e  ha  valore  di  piano
territoriale di settore. 
  2. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino settentrionale costituisce lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito   territoriale   costituito   dal   distretto    idrografico
dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi  e  degli
obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del   distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto,
in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino settentrionale e' riesaminato nei  modi  e  nei  tempi
previsti dalla direttiva 2000/60/CE e aggiornato, nel corso della sua
vigenza, ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi di Piano.