Art. 3 1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e aggiornato, nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi di Piano.