Art. 3 
 
                    Credito d'imposta concedibile 
 
  1. Le risorse, nel limite dell'importo autorizzato, sono assegnate,
sotto forma di credito d'imposta, nella misura  massima  del  28  per
cento  delle  spese  sostenute,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nel  primo  trimestre  dell'anno  2022  per  l'acquisto  di
gasolio, impiegato dai soggetti di cui  all'art.  2  con  veicoli  di
categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore  a
7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette  attivita',
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro  e
non oltre il termine previsto dal punto 61 della  Sezione  2.1  della
comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo  2023  final
e, essendo  finalizzati  ad  attenuare  gli  aumenti  eccezionalmente
marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo  limitato,
sono compatibili con il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 
  3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.