Art. 4 Procedura di concessione del credito d'imposta 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta. 2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e' stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa. 3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 e' implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 5. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie, dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'Amministrazione trasparente. 8. Nel caso in cui, all'esito delle richieste per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 14, comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 144 del 2022, cosi come modificato dal decreto-legge n. 48 del 2023, residuino risorse, queste sono utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente e' determinato nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 9. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui al comma 9, ferme restando le modalita' ed i criteri individuati nel presente decreto.