Art. 4 
 
           Procedura di concessione del credito d'imposta 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli
atti necessari per l'individuazione dei  soggetti  beneficiari  della
presente  misura,  della   determinazione   del   credito   d'imposta
concedibile, nonche'  della  approvazione  degli  atti  necessari  al
riconoscimento del relativo credito d'imposta. 
  2. Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini  e  modalita'
per la presentazione delle istanze da  parte  delle  imprese  di  cui
all'art. 2. L'istanza  e'  presentata  per  il  tramite  di  apposita
piattaforma informatica che consente di  inserire  i  dati  necessari
alla  determinazione   del   credito   concedibile:   identificazione
dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme
spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e'
stato acquistato. Le spese si  considerano  effettivamente  sostenute
secondo quanto previsto dall'art. 109 del testo unico  delle  imposte
sui redditi  di  cui  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili  adottati
dall'impresa. 
  3. La piattaforma informatica di cui al  comma  2  e'  implementata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste  a  legislazione  vigente,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica. 
  5. Con decreto direttoriale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti sono definite le modalita'  per  l'effettuazione  delle
verifiche circa il rispetto dei  requisiti  previsti  dal  precedente
art. 2. 
  6. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai
sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  7. All'esito degli adempimenti di cui  al  comma  6,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu'  decreti
direttoriali, il contributo riconosciuto alle  imprese  beneficiarie,
dando immediata comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente
i relativi dati all'Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati  nel  sito
del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella  pagina
dell'Amministrazione trasparente. 
  8. Nel caso in cui, all'esito delle richieste per il riconoscimento
del  contributo  di  cui  all'art.  14,  comma  1  lettera   a)   del
decreto-legge n. 144 del 2022, cosi come modificato dal decreto-legge
n. 48 del 2023, residuino risorse,  queste  sono  utilizzate  per  il
riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta,  a
favore delle imprese aventi sede legale o stabile  organizzazione  in
Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art.  24-ter,
comma 2, lettera a), numero 1), del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504. Il credito d'imposta di cui al  periodo  precedente  e'
determinato nella  misura  massima  del  12  per  cento  della  spesa
sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per l'acquisto  del  gasolio
impiegato in veicoli, di categoria  euro  V  o  superiore,  di  massa
complessiva  pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  utilizzati  per
l'esercizio delle  predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  9. Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini  e  modalita'
per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di  cui  al
comma 9, ferme restando le modalita' ed  i  criteri  individuati  nel
presente decreto.