Art. 2
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le
disposizioni contenute nei decreti ministeriali 14 febbraio 2017 e
successive modificazioni ed integrazioni e 3 marzo 2017 e successive
modificazioni e integrazioni citati in premessa.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1239