Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le
disposizioni contenute nei decreti ministeriali 14  febbraio  2017  e
successive modificazioni ed integrazioni e 3 marzo 2017 e  successive
modificazioni e integrazioni citati in premessa. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1239