Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre
2023, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 571
euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al
comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale,
riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2023 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2023 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro della difesa
Crosetto
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2410