IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022 n. 2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varieta' biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda una deroga per le varieta' biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l'art. 59, rubricato «Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», ed in particolare: l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un Piano nazionale per le sementi biologiche; l'art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonche' per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8; l'art. 9, comma 3, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022 n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 dove e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalita' di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonche' i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165; Ritenuto necessario adottare un Piano nazionale per le sementi biologiche al fine di: aumentare la disponibilita' delle sementi biologiche al fine di una riduzione progressiva e significativa del numero di deroghe per l'uso di sementi non biologiche in luogo di quelle biologiche; favorire l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma di «varieta' biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica» di cui alle direttive di esecuzione (UE) nn. 2022/1647 e 2022/1648, migliorandone pertanto sia l'aspetto qualitativo che quello quantitativo; favorire l'individuazione e la produzione delle «varieta' equivalenti», cosi' come definite all'art. 1, comma 2, lettera f) dal decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore»; promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per la selezione di piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali; Ritenuto necessario aggiornare il Piano nazionale delle sementi biologiche con cadenza triennale con il supporto scientifico del CREA; Acquisiti gli esiti del supporto scientifico del CREA; Sentito il Tavolo tecnico nella seduta del 1° marzo 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 giugno 2023 (Rep. Atti n. 137/CSR del 7 giugno 2023); Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, e' adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche, secondo lo schema di cui all'Allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalita' di: a) aumentare la disponibilita' delle sementi biologiche al fine di una riduzione progressiva e significativa del numero di deroghe per l'uso di sementi non biologiche in luogo di quelle biologiche; b) favorire l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma di «varieta' biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica» di cui alle direttive di esecuzione (UE) numeri 2022/1647 e 2022/1648, migliorandone pertanto sia l'aspetto qualitativo che quello quantitativo; c) favorire l'individuazione e la produzione delle «varieta' equivalenti», cosi' come definite all'art. 1, comma 2, lettera f) dal decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore»; d) promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per la selezione di piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. 2. Il Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui al comma 1, e' aggiornato con cadenza triennale con il supporto scientifico del CREA. 3. Il Piano nazionale per le sementi biologiche e' modificato o integrato con decreto Dipartimentale previo parere favorevole del Tavolo tecnico di cui all'art. 5 della legge 9 marzo 2022, n 23.