Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  148  del
2015. 
  2. Il Fondo avra' decorrenza dal quarto  mese  di  paga  successivo
alla data della pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo  i  datori  di  lavoro,
individuati dall'art. 1, rientrano  nell'ambito  di  applicazione  di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di  lavoro
che rientrano nel campo di applicazione  del  Fondo  di  integrazione
salariale, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 
  4. I contributi eventualmente gia' versati  o  dovuti  in  base  al
decreto  istitutivo  del  fondo  di  integrazione  salariale  restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo  di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate  dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  5. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo,  i  datori  di  lavoro
afferenti al Fondo di integrazione salariale che rientrano nel  campo
di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria,  non
sono  piu'  soggetti  alla  disciplina  del  Fondo  di   integrazione
salariale, come previsto  dall'art.  20,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  6. Le istanze  per  l'erogazione  delle  prestazioni  previste  dal
presente decreto potranno essere autorizzate  dal  Fondo  dal  giorno
successivo alla nomina del Comitato amministratore.  Le  istanze  per
prestazioni relative a  periodi  precedenti  dovranno  continuare  ad
essere autorizzate dal Fondo di integrazione salariale. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2023 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2420