Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015.
2. Il Fondo avra' decorrenza dal quarto mese di paga successivo
alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro,
individuati dall'art. 1, rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro
che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione
salariale, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
4. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro
afferenti al Fondo di integrazione salariale che rientrano nel campo
di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, non
sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione
salariale, come previsto dall'art. 20, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
6. Le istanze per l'erogazione delle prestazioni previste dal
presente decreto potranno essere autorizzate dal Fondo dal giorno
successivo alla nomina del Comitato amministratore. Le istanze per
prestazioni relative a periodi precedenti dovranno continuare ad
essere autorizzate dal Fondo di integrazione salariale.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2420