Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni - Asstel e
quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL,
UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di
professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo
comitato.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare
dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si
provvedera' alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro
componente designato secondo le modalita' di cui al presente
articolo.
8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.