Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
quattro componenti designati  da  Assotelecomunicazioni  -  Asstel  e
quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL  CISL,  UILCOM  UIL,
UGL  Telecomunicazioni  che   devono   possedere   i   requisiti   di
professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e  38  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche'  da  due  rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che devono possedere i requisiti  di  onorabilita'  previsti
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro
anni e, in ogni caso,  fino  al  giorno  di  insediamento  del  nuovo
comitato. 
  4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  5. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto
del presidente. 
  6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale  dell'INPS,  nonche'  il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  7.  Nel  caso  in  cui  durante  il   mandato   venga   a   cessare
dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato,  si
provvedera' alla sua sostituzione per il periodo  residuo  con  altro
componente  designato  secondo  le  modalita'  di  cui  al   presente
articolo. 
  8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato  continua  ad  operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti. 
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30   giugno   1994,   n.   479   e   successive
modificazioni; entro  tre  mesi  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.