Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore provvede alla gestione del Fondo e
svolge i seguenti compiti:
a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo. Ove necessario,
deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del
Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all'art. 9 del
decreto, nonche' i limiti di utilizzo delle risorse da parte di
ciascun datore di lavoro;
c. fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
d. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.