Art. 4 
 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Comitato amministratore provvede alla gestione  del  Fondo  e
svolge i seguenti compiti: 
    a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal decreto  istitutivo.  Ove  necessario,
deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo  del
Fondo, le regole di precedenza e turnazione di  cui  all'art.  9  del
decreto, nonche' i limiti di  utilizzo  delle  risorse  da  parte  di
ciascun datore di lavoro; 
    c.  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4  e  5,  del  medesimo  decreto  legislativo  al  fine  di
assicurare il pareggio di bilancio; 
    d. vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    f. assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti.