Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo in relazione alla totalita' delle imprese rientranti
nel campo di applicazione del medesimo assicura le seguenti
prestazioni:
a. finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto
di lavoro;
c. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai
trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa
vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al
successivo comma 2;
d. prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto
di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle
stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione
previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
e. assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di
esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
f. assicurare, in via opzionale, nel rispetto della legislazione
vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro
di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la
contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso
il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di eta' non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
il Fondo assicura, alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di
un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello
definito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del
2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai
trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia
dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel
rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma
1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal
Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo
del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo
di integrazione salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di
contribuzione.