Art. 5 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo in relazione alla totalita'  delle  imprese  rientranti
nel  campo  di  applicazione  del  medesimo  assicura   le   seguenti
prestazioni: 
    a.  finanziamento  di  programmi  formativi  di  riconversione  o
riqualificazione professionale, anche in concorso  con  gli  appositi
fondi nazionali e/o dell'Unione europea; 
    b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto  alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione  del  rapporto
di lavoro; 
    c. prestazioni integrative, in termini di  importi,  rispetto  ai
trattamenti  di  integrazione  salariale  previsti  dalla   normativa
vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui  al
successivo comma 2; 
    d. prestazioni aggiuntive, in termini di  durata,  rispetto  alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione  del  rapporto
di lavoro. Il Fondo assicura, per  il  periodo  di  erogazione  delle
stesse, il versamento della  contribuzione  correlata  alla  gestione
previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato; 
    e. assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi  di
esodo di lavoratori che  raggiungano  i  requisiti  previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    f. assicurare, in via opzionale, nel rispetto della  legislazione
vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro
di  processi  connessi  alla  staffetta  generazionale  a  favore  di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi  tre  anni,  consentendo  la
contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato,  presso
il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di eta' non  superiore  a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. 
  2. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
il  Fondo  assicura,  alle  imprese  non  rientranti  nel  campo   di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del  2015  e
in relazione alle causali previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la  prestazione  di
un assegno  di  integrazione  salariale  di  importo  pari  a  quello
definito ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n.  148  del
2015, e assicura la  durata  della  prestazione  in  misura  pari  ai
trattamenti  di  integrazione  salariale,  a  seconda  della   soglia
dimensionale dell'impresa e della causale invocata,  e  comunque  nel
rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma
1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal
Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo
del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo
di  integrazione  salariale  (FIS)  e  dei   rispettivi   regimi   di
contribuzione.