Art. 6 
 
                 Criteri e misure delle prestazioni 
 
  1. In relazione  alle  prestazioni  riconosciute  alla  generalita'
delle imprese di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  la  misura
dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi  ai  programmi
formativi e' pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all'imponibile
contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione,
ridotta  dell'eventuale  concorso  degli  appositi  fondi  nazionali,
territoriali,   regionali   o   comunitari,    mentre    la    misura
dell'intervento e' pari alla retribuzione utile ai fini  del  calcolo
del TFR per i  lavoratori  in  attivita'.  Alle  imprese  ammesse  ai
programmi formativi e' consentita l'erogazione della prestazione  con
il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti  dalle
medesime  imprese  per  i  propri  dipendenti.  Il  conguaglio  o  la
richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere  effettuati,  a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma  formativo
di riconversione o riqualificazione professionale. 
  2. L'importo della prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma
1, lettera b) sara' tale da garantire che il trattamento  complessivo
sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla  media  degli
ultimi dodici mesi. 
  3. L'importo della prestazione erogata in relazione alle ipotesi di
cui all'art. 5 comma 1 lettera c) sara'  tale  da  garantire  che  il
trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione  prevista
dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR,  per
il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione  del
trattamento. 
  4. L'importo della prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5,  comma
1, lettera d) sara' tale da garantire che il trattamento  complessivo
sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla  media  degli
ultimi  dodici  mesi  e  verra'  erogata  per  un   periodo   massimo
complessivo di dodici mesi. 
  5. In relazione alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera e), il Fondo  eroga  assegno  straordinario  per  il  periodo
intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed  il
mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il
periodo di finestra trimestrale ex art. 15 del decreto-legge n. 4 del
28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26  del  28  marzo  2019,  nel
limite massimo di sessanta mesi il cui valore e' pari: 
    a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima  di  quella   di   vecchiaia,   all'importo   del   trattamento
pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla
data di cessazione del rapporto di lavoro; 
    b. per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia prima di quella  anticipata,  all'importo  del  trattamento
pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
  Nei  casi  di  cui  al  presente   comma,   il   versamento   della
contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra  la
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  e  il   mese   precedente   il
raggiungimento   dei   requisiti   per   l'accesso   al   trattamento
pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla  fine
del mese antecedente  a  quello  previsto  per  la  decorrenza  della
pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 1,
lettera e). 
  6. L'importo della prestazione erogata alle imprese non  rientranti
nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148
del 2015, in relazione alle ipotesi di cui di cui all'art.  5,  comma
2, e' pari all'importo dell'integrazione salariale  come  determinato
dall'art. 3 del decreto  legislativo  n.  148  del  2015.  La  durata
massima della prestazione soggiace al rispetto delle  durate  massime
complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo  n.
148  del  2015.  Il  Fondo  versa  alla  gestione  previdenziale   di
iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione  previdenziale
correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per
tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale. 
  7. Con riferimento alle  prestazioni  finanziate  da  contribuzione
ordinaria, l'onere a carico del Fondo e' determinato  in  misura  non
superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta dalla  singola
impresa fino al trimestre precedente l'inizio della  prestazione,  al
netto delle prestazioni  gia'  deliberate  a  favore  della  medesima
impresa. In via transitoria, il predetto limite  e'  modificato  come
segue: nessun limite per le prestazioni erogate nei primi tre anni di
esistenza  del  Fondo.  Le  prestazioni  finanziate   attraverso   un
contributo  mensile  straordinario  di  importo   corrispondente   al
fabbisogno di copertura possono essere erogate dal Fondo  nel  limite
del valore del contributo straordinario dovuto. Con riferimento  alle
prestazioni di cui all'art.  5,  comma  2,  trovano  applicazione  le
garanzie relative agli importi, alle durate e alle  causali  previste
dall'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.