Art. 6
Criteri e misure delle prestazioni
1. In relazione alle prestazioni riconosciute alla generalita'
delle imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), la misura
dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi
formativi e' pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all'imponibile
contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione,
ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali,
territoriali, regionali o comunitari, mentre la misura
dell'intervento e' pari alla retribuzione utile ai fini del calcolo
del TFR per i lavoratori in attivita'. Alle imprese ammesse ai
programmi formativi e' consentita l'erogazione della prestazione con
il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle
medesime imprese per i propri dipendenti. Il conguaglio o la
richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo
di riconversione o riqualificazione professionale.
2. L'importo della prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma
1, lettera b) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo
sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli
ultimi dodici mesi.
3. L'importo della prestazione erogata in relazione alle ipotesi di
cui all'art. 5 comma 1 lettera c) sara' tale da garantire che il
trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista
dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per
il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del
trattamento.
4. L'importo della prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma
1, lettera d) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo
sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli
ultimi dodici mesi e verra' erogata per un periodo massimo
complessivo di dodici mesi.
5. In relazione alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera e), il Fondo eroga assegno straordinario per il periodo
intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il
mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il
periodo di finestra trimestrale ex art. 15 del decreto-legge n. 4 del
28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, nel
limite massimo di sessanta mesi il cui valore e' pari:
a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, all'importo del trattamento
pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, all'importo del trattamento
pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di cui al presente comma, il versamento della
contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la
cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il
raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine
del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della
pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 1,
lettera e).
6. L'importo della prestazione erogata alle imprese non rientranti
nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148
del 2015, in relazione alle ipotesi di cui di cui all'art. 5, comma
2, e' pari all'importo dell'integrazione salariale come determinato
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata
massima della prestazione soggiace al rispetto delle durate massime
complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.
148 del 2015. Il Fondo versa alla gestione previdenziale di
iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale
correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per
tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale.
7. Con riferimento alle prestazioni finanziate da contribuzione
ordinaria, l'onere a carico del Fondo e' determinato in misura non
superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta dalla singola
impresa fino al trimestre precedente l'inizio della prestazione, al
netto delle prestazioni gia' deliberate a favore della medesima
impresa. In via transitoria, il predetto limite e' modificato come
segue: nessun limite per le prestazioni erogate nei primi tre anni di
esistenza del Fondo. Le prestazioni finanziate attraverso un
contributo mensile straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura possono essere erogate dal Fondo nel limite
del valore del contributo straordinario dovuto. Con riferimento alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, trovano applicazione le
garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste
dall'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.