Art. 7
Finanziamento
1. Con riferimento alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 148 del 2015, il
finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 2 avviene
con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi
a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori)
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato,
esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella
misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma
delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla
prestazione.
2. Con riferimento alla totalita' delle imprese, il finanziamento
per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c),
avviene:
a. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b)
e c) con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due
terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei
lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di
apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) un
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura
dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale
tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito
qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dar
luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, ed il valore della
NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione;
c. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) un
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura
dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla
prestazione.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto
previsto dagli articoli 33 comma 4 del decreto legislativo n. 148 del
2015 e 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Con riferimento alla totalita' delle imprese, il finanziamento
per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e) ed f)
e' a carico di un contributo mensile straordinario di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di
lavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, secondo periodo, gli oneri e
le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'art. 5, comma
1, lettera f) sono finanziati mediante un contributo straordinario a
carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.