Art. 7 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Con  riferimento  alle  imprese  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 148  del  2015,  il
finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma  2  avviene
con: 
    a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due  terzi
a carico del datore di lavoro e un terzo  a  carico  dei  lavoratori)
calcolato sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di
tutti i lavoratori dipendenti con contratto  a  tempo  indeterminato,
ivi incluso il personale  assunto  con  contratto  di  apprendistato,
esclusi i dirigenti; 
    b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella
misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile  la  somma
delle retribuzioni perse relative  ai  lavoratori  interessati  dalla
prestazione. 
  2. Con riferimento alla totalita' delle imprese,  il  finanziamento
per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere  a),  b),  c),
avviene: 
    a. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a),  b)
e c) con un contributo ordinario mensile  dello  0,45%  (di  cui  due
terzi a carico  del  datore  di  lavoro  e  un  terzo  a  carico  dei
lavoratori)  calcolato  sulla   retribuzione   imponibile   ai   fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a  tempo
indeterminato, ivi incluso il  personale  assunto  con  contratto  di
apprendistato, esclusi i dirigenti; 
    b. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b)  un
contributo addizionale a carico del datore di  lavoro,  nella  misura
dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il  differenziale
tra la retribuzione che il lavoratore interessato  avrebbe  percepito
qualora non fossero intervenuti  eventi  tutelati,  che  possono  dar
luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, ed il valore della
NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione; 
    c. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  c)  un
contributo addizionale a carico del datore di  lavoro,  nella  misura
dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile  la  somma  delle
retribuzioni  perse  relative   ai   lavoratori   interessati   dalla
prestazione. 
  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti in materia di contribuzione  previdenziale  obbligatoria,  ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto
previsto dagli articoli 33 comma 4 del decreto legislativo n. 148 del
2015 e 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  4. Con riferimento alla totalita' delle imprese,  il  finanziamento
per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e)  ed  f)
e' a  carico  di  un  contributo  mensile  straordinario  di  importo
corrispondente al fabbisogno di copertura  a  carico  del  datore  di
lavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, secondo periodo, gli oneri  e
le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'art. 5,  comma
1, lettera f) sono finanziati mediante un contributo straordinario  a
carico esclusivo del datore di lavoro di  importo  corrispondente  al
fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.