Art. 8 
 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. Le prestazioni di cui all'art. 5 potranno  essere  erogate  solo
ove sia presentata specifica istanza da parte della societa' e previo
espletamento  delle  procedure  di   informazione   e   consultazione
sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
  2.  Con  riferimento  alle  prestazioni   integrative,   finanziate
attraverso il contributo ordinario mensile e contributo  addizionale,
il provvedimento pubblico di concessione del trattamento  costituisce
elemento sufficiente per richiedere l'accesso  alle  prestazioni  cui
all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) la cui durata  ed  entita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti dal presente decreto, potra' ove
necessario essere modulata  dal  Comitato  amministratore  del  Fondo
sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno. 
  3. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
b), lettere d), e), ed f) e in generale tutte le prestazioni  per  le
quali e' previsto un contributo straordinario  previsto  dall'art.  7
comma 3 del presente decreto, potranno essere  sospese  dal  Comitato
amministratore in  caso  di  mancata  erogazione  del  contributo  e,
comunque, potranno essere  modulate  in  riduzione  del  periodo  con
cadenza semestrale sulla base delle disponibilita' del Fondo. 
  4. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
2, sono presentate con le modalita' procedimentali  di  cui  all'art.
30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima
di  trenta  giorni  dall'inizio   della   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' eventualmente programmata e non oltre  il  termine  di
quindici   giorni   dall'inizio   della   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa. 
  5. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
a), d), e) ed f) e' subordinato alla  sottoscrizione  di  un  accordo
sindacale aziendale o  di  gruppo  stipulato  con  le  rappresentanze
sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza  sindacale  unitaria
espressione  delle  associazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
  6. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
d) avviene previa sottoscrizione di accordi individuali.