Art. 8
Accesso alle prestazioni
1. Le prestazioni di cui all'art. 5 potranno essere erogate solo
ove sia presentata specifica istanza da parte della societa' e previo
espletamento delle procedure di informazione e consultazione
sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Con riferimento alle prestazioni integrative, finanziate
attraverso il contributo ordinario mensile e contributo addizionale,
il provvedimento pubblico di concessione del trattamento costituisce
elemento sufficiente per richiedere l'accesso alle prestazioni cui
all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) la cui durata ed entita', nel
rispetto dei limiti massimi previsti dal presente decreto, potra' ove
necessario essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo
sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
3. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), lettere d), e), ed f) e in generale tutte le prestazioni per le
quali e' previsto un contributo straordinario previsto dall'art. 7
comma 3 del presente decreto, potranno essere sospese dal Comitato
amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e,
comunque, potranno essere modulate in riduzione del periodo con
cadenza semestrale sulla base delle disponibilita' del Fondo.
4. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
2, sono presentate con le modalita' procedimentali di cui all'art.
30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima
di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' eventualmente programmata e non oltre il termine di
quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
5. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), d), e) ed f) e' subordinato alla sottoscrizione di un accordo
sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria
espressione delle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
6. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d) avviene previa sottoscrizione di accordi individuali.