Art. 9 
 
              Criteri di precedenza per le prestazioni 
 
  1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), avviene secondo criteri  di
precedenza  e  turnazione  e  nel  rispetto   del   principio   della
proporzionalita' delle erogazioni. 
  2. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto  conto  delle  disponibilita'
del Fondo. 
  3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettere b), c), e) da parte dello stesso datore  di  lavoro,
possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle
eventuali richieste di  altri  datori  di  lavoro  aventi  titolo  di
precedenza. 
  4. In merito ai criteri di precedenza di cui ai commi  1  e  3  del
presente articolo, delibera il Comitato amministratore del  Fondo  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto.