Art. 9
Criteri di precedenza per le prestazioni
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), avviene secondo criteri di
precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della
proporzionalita' delle erogazioni.
2. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita'
del Fondo.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettere b), c), e) da parte dello stesso datore di lavoro,
possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle
eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di
precedenza.
4. In merito ai criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo, delibera il Comitato amministratore del Fondo ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto.