Art. 10 
 
                    Cumulabilita' del contributo 
 
  1. I contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono  cumulabili  tra
loro e con altri contributi pubblici  erogati  all'impresa  da  altri
soggetti  pubblici  per  finalita'  formative   diverse   da   quelle
finanziate con  i  contributi  riconosciuti  ai  sensi  del  presente
decreto.