Art. 7 
 
                      Integrazione documentale 
 
  1. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti,
integrazioni documentali che si  rendessero  necessari  in  relazione
alla domanda presentata. 
  2. Le risposte devono pervenire entro venti giorni dalla data della
richiesta. I termini procedimentali sono sospesi fino  alla  data  di
ricevimento della documentazione richiesta. 
  3. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa
di inammissibilita' della domanda.