Art. 7
Integrazione documentale
1. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti,
integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione
alla domanda presentata.
2. Le risposte devono pervenire entro venti giorni dalla data della
richiesta. I termini procedimentali sono sospesi fino alla data di
ricevimento della documentazione richiesta.
3. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa
di inammissibilita' della domanda.