Art. 8 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo avviene  in  un'unica  soluzione,  a
conclusione dell'istruttoria - da  effettuarsi  entro  trenta  giorni
dalla ricezione delle domande - sulla base delle  spese  rendicontate
che determinano l'importo da liquidare, fermi restando  i  limiti  di
cui all'art. 1. 
  2. Per i contributi erogati  si  procede  alla  verifica,  anche  a
campione, della veridicita'  di  quanto  dichiarato  e,  in  caso  di
dichiarazione   non   veritiera,   all'annullamento   dell'atto    di
concessione del contributo e al recupero delle somme  erogate,  ferme
restando le responsabilita' del soggetto dichiarante.