Art. 8
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a
conclusione dell'istruttoria - da effettuarsi entro trenta giorni
dalla ricezione delle domande - sulla base delle spese rendicontate
che determinano l'importo da liquidare, fermi restando i limiti di
cui all'art. 1.
2. Per i contributi erogati si procede alla verifica, anche a
campione, della veridicita' di quanto dichiarato e, in caso di
dichiarazione non veritiera, all'annullamento dell'atto di
concessione del contributo e al recupero delle somme erogate, ferme
restando le responsabilita' del soggetto dichiarante.