Art. 3 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
  dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Revoche 
 
  1. L'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, e' sostituito dal seguente: 
    «Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi: 
      a) mancato rispetto del termine di cui  all'art.  2,  comma  1,
verificato tramite il sistema informativo di cui all'art. 4, comma  4
sulla base dei seguenti dati: 
        1) la data di fine effettiva della  progettazione  definitiva
e/o esecutiva  nell'iter  procedurale  del  progetto  per  verificare
l'approvazione   delle   progettazioni   definitive/esecutive   degli
interventi; 
        2) la data di  aggiudicazione  rilevata  tramite  il  sistema
informativo  ANAC  del  CIG  lavori  associato  al  CUP  oggetto   di
finanziamento  per  verificare  l'aggiudicazione  dei  lavori   degli
interventi; 
      b) nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita'  di
controllo di cui all'art. 7, delle disposizioni di cui al codice  dei
contratti pubblici; 
      c) in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come
tale il mancato avvio dei lavori verificato  attraverso  la  data  di
inizio effettiva dell'esecuzione dei lavori nell'iter procedurale del
progetto; 
      d) mancato aggiornamento dei dati contenuti nel sistema di  cui
all'art. 4, comma 4, da intendersi come la mancata alimentazione  dei
seguenti dati: 
        1. quadro economico; 
        2. cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi; 
        3. iter procedurale di progetto; 
        4. finanziamenti». 
  2. All'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le
verifiche predette sono svolte periodicamente sulla banca dati di cui
all'art. 4, comma 4, dalla Direzione generale  per  le  strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza  sui  contratti  concessori  autostradali,  come   previsto
all'art. 7, comma 1». 
  3. L'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente: «La revoca  delle
assegnazioni   e'   disposta   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta  della  Direzione  generale
per  le  strade  e   le   autostrade,   l'alta   sorveglianza   sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali».