Art. 4
Criteri ed entita' dell'aiuto
1. Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine
della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso
cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di
cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, e'
concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali,
frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal
contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle
superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai
piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica,
presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal
calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha
seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
3. Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale e' cosi'
determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
4. L'aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto
beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in
ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento
tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme
delle coltivazioni.
5. La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o
nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla
superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di
coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
6. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano,
attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di
razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all'eta' di
almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», e'
concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento
alla data del termine di presentazione delle domande.
7. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano,
attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini
dalla nascita fino all'eta' di almeno di sei mesi secondo un
disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di qualita'
nazionale zootecnia, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo
presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle
domande.
8. L'aiuto e' concesso al soggetto beneficiario nel limite
dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
9. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi
precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo
unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra
l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il
numero di capi bovini allevati.
10. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del
soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi
e oggettivi, di cui al presente decreto.
11. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3
fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento
dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
12. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono
cumulabili.