Art. 6
Compiti del soggetto gestore
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore puo' essere supportato dagli organismi
pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell'ambito delle
attivita' istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento dei controlli in
loco a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni.
3. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla
concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis»,
avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.
4. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle
informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita',
determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle
risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di
cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto
beneficiario.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente
spettante.
6. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo
delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche
suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei
soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30
aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto
beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
8. I fondi relativi all'anno 2023 saranno trasferiti al soggetto
gestore sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero
entro il 30 settembre 2023 dallo stesso soggetto gestore ed erogati
sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal presente
decreto. Per le annualita' 2024, 2025 e 2026 le risorse saranno
trasferite al soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla
base di una stima presuntiva che il soggetto gestore e' tenuto a
comunicare al Ministero entro il 28 febbraio di ogni anno. Il
soggetto gestore fornisce al Ministero, entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, la puntuale rendicontazione delle
somme erogate, con indicazione delle allocazioni sulle filiere di cui
all'art. 3, comma 2. Per ciascuna annualita', le eventuali somme non
erogate dal soggetto gestore dovranno essere restituite al Ministero
e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate
al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato.
9. La stima presuntiva di cui al comma 8 del presente articolo deve
essere effettuata sulla base delle tendenze storiche, sia delle
superfici coltivate sia dei capi bovini, dichiarati.
10. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in
una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.