Art. 7
Cumulo e massimale
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al
presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che
essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «de
minimis».
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. In ogni caso e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di
ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui
abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita',
da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non
compatibili.