Art. 8
Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) n. 316/2019.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2023
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1324