Art. 2 
 
               Sistema informativo per il monitoraggio 
                    dell'assistenza riabilitativa 
 
  1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario  (NSIS),  e'
istituito il «Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza
riabilitativa» (di  seguito  denominato  SIAR).  La  realizzazione  e
gestione del SIAR e' affidata al Ministero  della  salute,  Direzione
generale competente in materia  di  digitalizzazione  e  del  sistema
informativo  sanitario  nazionale,  come  individuata   dal   decreto
ministeriale di organizzazione. 
  2. Il SIAR e' finalizzato alla raccolta delle informazioni relative
ai trattamenti riabilitativi di cui all'art.  1,  previa  valutazione
multidimensionale  dell'assistito,  presa  in   carico   e   progetto
riabilitativo  individuale  (PRI)   ovvero   piano   individuale   di
assistenza   e   riabilitazione,   quest'ultimo   limitatamente    ai
trattamenti socio-riabilitativi di cui alla lettera c) dell'art.  34,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
gennaio  2017,  che  definiscano  le  modalita'  e  la   durata   del
trattamento stesso. 
  3. La raccolta delle  informazioni  nel  SIAR  avviene  secondo  le
modalita' e le caratteristiche riportate  nel  disciplinare  tecnico,
allegato 1, parte integrante del presente decreto. 
  4.  Al  fine  di  consentire  il   monitoraggio   dei   trattamenti
riabilitativi,  nonche'  consentire  il  monitoraggio   dei   livelli
essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei  principi  della
dignita' della persona umana, del  bisogno  di  salute,  dell'equita'
nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e  della  loro
appropriatezza   riguardo   alle   specifiche    esigenze,    nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  il
SIAR  operando  una  preventiva  aggregazione  dei  dati  a   livello
aziendale su base annuale, consente, ai soggetti indicati nell'art. 4
del presente decreto, analisi, utili per il  calcolo  di  indicatori,
anche ai fini della verifica di cui all'art.  3  dell'intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. 
  5. Le regioni e le province autonome  mettono  a  disposizione  del
NSIS, presso il Ministero della salute, le  informazioni  secondo  le
modalita' riportate nel disciplinare tecnico, allegato 1 al  presente
decreto.