Art. 2
Sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza riabilitativa
1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e'
istituito il «Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza
riabilitativa» (di seguito denominato SIAR). La realizzazione e
gestione del SIAR e' affidata al Ministero della salute, Direzione
generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema
informativo sanitario nazionale, come individuata dal decreto
ministeriale di organizzazione.
2. Il SIAR e' finalizzato alla raccolta delle informazioni relative
ai trattamenti riabilitativi di cui all'art. 1, previa valutazione
multidimensionale dell'assistito, presa in carico e progetto
riabilitativo individuale (PRI) ovvero piano individuale di
assistenza e riabilitazione, quest'ultimo limitatamente ai
trattamenti socio-riabilitativi di cui alla lettera c) dell'art. 34,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
gennaio 2017, che definiscano le modalita' e la durata del
trattamento stesso.
3. La raccolta delle informazioni nel SIAR avviene secondo le
modalita' e le caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico,
allegato 1, parte integrante del presente decreto.
4. Al fine di consentire il monitoraggio dei trattamenti
riabilitativi, nonche' consentire il monitoraggio dei livelli
essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della
dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita'
nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
SIAR operando una preventiva aggregazione dei dati a livello
aziendale su base annuale, consente, ai soggetti indicati nell'art. 4
del presente decreto, analisi, utili per il calcolo di indicatori,
anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.
5. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del
NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni secondo le
modalita' riportate nel disciplinare tecnico, allegato 1 al presente
decreto.