IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39, recante «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e, in particolare, l'art. 1, comma 632; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 novembre 2012, recante «Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di tirocinio»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, commi da 115 a 120; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, recante «Modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2018, recante «Riordino dei corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento»; Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Visto l'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l'art. 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; Sentite le organizzazioni sindacali nell'incontro del 13 giugno 2023; Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nella seduta plenaria del 21 giugno 2023, n. 106; Visto il parere reso dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) in data 22 giugno 2023; Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nella seduta straordinaria del 22 giugno 2023, n. 106; Visto il parere reso dal Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 5 luglio 2023; Ritenuto necessario procedere all'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto per: a) «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; b) «Profilo» si intende il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e gli standard professionali minimi riferiti alle medesime competenze; c) «Universita'» si intendono le istituzioni universitarie accreditate; d) «istituzioni AFAM» si intendono le istituzioni facenti parte del Sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di Diploma accademico ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento; e) «CFU» e «CFA» si intendono i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici; f) «Classi di concorso» si intendono le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e ai successivi decreti di revisione periodica; g) «Centro» si intende il centro multidisciplinare individuato dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. h) «USR» si intende l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente; i) «ANVUR» si intende l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; l) «E-portfolio» si intende il portfolio professionale, in formato digitale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226; m) «percorso universitario e accademico di formazione iniziale» si intende il percorso di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.