Art. 10 
 
                                Tutor 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di  tirocinio,  i  centri  si
avvalgono  di  personale  docente  in  servizio  presso   le   scuole
secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  in  qualita'  di  tutor
coordinatore presso  i  centri  e  di  tutor  dei  tirocinanti  nelle
istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor e' conferito sulla  base
dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art.
2-bis, comma 7, del decreto legislativo. 
  2. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono  affidati,
rispettivamente, i compiti di cui ai commi 3 e 4. 
  3. Il tutor coordinatore: 
    a) orienta e gestisce i rapporti  con  i  tutor,  assegnando  gli
studenti  tirocinanti  ai  gruppi-classe  e  alle  scuole,  e  ha  la
responsabilita' del progetto di tirocinio dei singoli studenti; 
    b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le
attivita'  di  tirocinio  indiretto  e  l'esame  dei   materiali   di
documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di  tirocinio,
ai fini della costruzione dell'E-Portfolio; 
    c) supervisiona e valuta le  attivita'  di  tirocinio  diretto  e
indiretto; 
    d) supervisiona le relazioni finali delle  attivita'  svolte  nei
gruppi-classe. 
  4. Il tutor dei tirocinanti: 
    a)  orienta  gli  studenti  tirocinanti  rispetto  agli   assetti
organizzativi e didattici della scuola  nonche'  le  attivita'  e  le
pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio; 
    b) accompagna e monitora l'inserimento  nei  gruppi-classe  e  la
gestione  diretta  dei  processi  di  insegnamento   degli   studenti
tirocinanti. 
  5. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione  del
centro, ha durata quadriennale, e' prorogabile per  non  piu'  di  un
anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di
favorire in ambito  scolastico  la  disseminazione  delle  esperienze
realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor  coordinatore
e' concesso, per l'esercizio dei relativi  compiti,  l'esonero  o  il
semiesonero  dall'insegnamento  entro  i   limiti   stabiliti   dalla
disciplina vigente. 
  6. I centri, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di
tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacita' di: 
    a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro  percorso
formativo; 
    b) gestione dei rapporti con  le  scuole  e  con  gli  insegnanti
ospitanti; 
    c) gestione dei rapporti con l'universita' o l'istituzione AFAM; 
    d)  gestione  dei  casi  problematici  riguardanti  gli   aspetti
motivazionali all'insegnamento  e  le  relazioni  interpersonali  con
colleghi, studenti e famiglie. 
  7. I centri possono predisporre per i  tirocinanti  questionari  di
valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati  sono  utilizzati
anche  ai  fini  della  conferma  dei  tutor.   I   risultati   delle
elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui  al  presente
comma sono pubblicati dai centri.