Art. 10 Tutor 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, i centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualita' di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor e' conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo. 2. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono affidati, rispettivamente, i compiti di cui ai commi 3 e 4. 3. Il tutor coordinatore: a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilita' del progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio; c) supervisiona e valuta le attivita' di tirocinio diretto e indiretto; d) supervisiona le relazioni finali delle attivita' svolte nei gruppi-classe. 4. Il tutor dei tirocinanti: a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonche' le attivita' e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio; b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. 5. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, e' prorogabile per non piu' di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore e' concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente. 6. I centri, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacita' di: a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; c) gestione dei rapporti con l'universita' o l'istituzione AFAM; d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie. 7. I centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dai centri.