Art. 11 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio 1. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e' disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3. 2. L'USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni di cui al comma 1, recante, per ciascuna di esse, i seguenti dati: a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato idonei a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti, con il rispettivo curriculum vitae; b) piano di realizzazione e inserimento delle attivita' di tirocinio attivo nell'attivita' delle istituzioni di cui al comma 1; c) precedenti esperienze di tirocinio diretto e indiretto e di didattica innovativa verificata e valutata; d) eventuali dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi; e) eventuale partecipazione delle istituzioni di cui al comma 1 alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali; f) presenza di laboratori attrezzati, anche sotto il profilo dell'innovazione digitale; g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012. 4. L'USR verifica la corretta applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 nonche' la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.