Art. 13
Conseguimento di ulteriori abilitazioni
1. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su una classe
di concorso o su un altro grado di istruzione nonche' coloro che sono
in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire,
fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con
riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi
di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione
di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina
di riferimento.
2. I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da
acquisire ai sensi del comma 1, sulla base della corrispondenza
rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA
acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze
definite nel profilo di cui all'allegato A.
3. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1
possono essere svolti secondo le modalita' di cui all'art. 2-ter,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 3, 5,
6 e 7, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione
didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali
multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe
di concorso per la quale e' conseguita l'abilitazione.
5. I costi massimi di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale
e di partecipazione alla prova finale sono individuati all'art. 12,
commi 2 e 3.
6. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1
erogati con le modalita' previste dall'art. 2-ter, comma 4, secondo
periodo, del decreto legislativo sono esclusi dal livello sostenibile
di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai
sensi dell'art. 6, comma 4.