Art. 14 
 
                         Regime transitorio 
 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  percorsi  di  formazione
accreditati ai sensi dell'art. 4 si concludono, con le  modalita'  di
cui all'art. 9, entro il 31 maggio 2024. Ai  fini  di  cui  al  primo
periodo, entro dieci giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
decreto, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  comunica  al
Ministero dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di personale
individuato ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2. 
  2. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all'art.  18-bis,
comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo,  e'   definita
dall'allegato 3 al presente decreto, di cui e'  parte  integrante  ed
essenziale. In sede di prima applicazione, l'offerta formativa di cui
al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024. 
  3. L'offerta formativa di trenta CFU o  CFA  di  cui  art.  18-bis,
comma 3,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo,  e'  definita
dall'allegato 4 al presente decreto, di cui e'  parte  integrante  ed
essenziale. 
  4. L'offerta formativa di complessivi trentasei CFU  o  CFA  per  i
vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi  dell'art.  18-bis,
comma  1,  ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo,  e'  definita
dall'allegato 5 al presente decreto, di cui e'  parte  integrante  ed
essenziale. 
  5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le
modalita' di cui all'art. 9. 
  6.  Coloro  che,  nell'anno  scolastico  precedente  all'avvio  dei
percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo  determinato,
presso una istituzione scolastica statale o scuola  paritaria  ovvero
nell'ambito di percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale
delle regioni, possono accedere, per i primi tre cicli,  ai  percorsi
di cui al presente decreto relativi alla classe di concorso  riferita
al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti  che,  per
il primo ciclo, e' pari al 45 per cento, e, per il secondo e il terzo
ciclo, e' pari al 35 per cento dell'offerta formativa  programmata  e
accreditata per ogni classe di concorso  in  ciascuna  universita'  o
istituzione AFAM. Con riguardo alla riserva di posti di cui al  primo
periodo, il 5 per cento e' riservato  ai  titolari  di  contratti  di
docenza  nell'ambito  di  percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai
percorsi eccede i limiti della riserva  di  posti  di  cui  al  primo
periodo, con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, sono  definiti  i
criteri  di  individuazione  degli  aventi  diritto  all'accesso   ai
percorsi.