Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo, e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalita' organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalita' di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.